17 ottobre 2011

Il vero volto di Di Pietro...


Approvata il 22 maggio 1975 la legge Reale fornisce disposizioni a tutela dell'ordine pubblico. E accresce notevolmente i poteri e le immunità delle forze dell'ordine. In particolare, l'articolo 14 amplia i casi in cui è legittimo l'uso delle armi da parte della polizia. Esso autorizza l'agente a sparare non solo "quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'autorità", ma più specificatamente "per impedire delitti di strage, naufragio, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata, sequestro di persona", come oggi è previsto dall'articolo 53 del codice penale.
L'articolo 3 della legge chiarisce che, "anche fuori dei casi di flagranza, quando vi è il fondato pericolo di fuga, gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria o della forza pubblica possono fermare le persone nei cui confronti ricorrano sufficienti indizi di delitto concernenti le armi da guerra o tipo guerra". Dunque, anche quando non si è colti sul
fatto a utilizzare armi durante manifestazioni pubbliche ma sussiste il pericolo di fuga di chi ne ha fatto e potrebbe farne uso, le forze dell'ordine sono autorizzate a intervenire. Tra le armi "proibite" figurano i fucili a canna mozza, le loro munizioni e altro materiale esplosivo. Inoltre le forze dell'ordine possono trattenere i fermati per il tempo necessario ai primi accertamenti. Entro 48 ore la notizia del fermo deve essere comunicata all'autorità giudiziaria, la quale, dopo l'interrogatorio del fermato, entro ulteriori 48 ore, deve procedere alla convalida del fermo con un decreto motivato.

L'articolo 4 indica che "in casi eccezionali di necessità e urgenza che non consentono un tempestivo provvedimento dell'autorità giudiziaria" le forze dell'ordine possono procedere "all'identificazione e alla perquisizione sul posto, al fine di accertare l'eventuale possesso di armi, esplosivi e strumenti di effrazione" di coloro il cui atteggiamento o presenza non appaia giustificabile in relazione alle circostanze di tempo e luogo. Insomma, alle prime azioni ritenute inopportune e ingiustificabili, gli agenti di polizia e carabinieri sarebbero autorizzati a intervenire, anche perquisendo sul posto le eventuali persone coinvolte.
L'articolo 5 vieta di prendere parte a manifestazioni pubbliche "facendo uso di caschi protettivi o con il volto del tutto o in parte coperto mediante l'impiego di qualunque mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona". Niente caschi dunque, nè passamontagna, cappucci o maschere antigas per chi vuole scendere in piazza. Chi non rispetta questo principio è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro. Alla norma in passato si è più volte fatto riferimento nei casi delle donne musulmane che indossano burqua e niqab nei luoghi pubblici e che, come recita l'articolo 5, renderebbero difficile il loro riconoscimento.